Servizi

Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza
Concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Ambrosini - Codice CIG 5968691F9D.

Scadenza: Fri Nov 28 09:24:00 CET 2014

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Chiarimenti Centro Sportivo Ambrosini
1) quesito: riguardo al punto 6 del disciplinare (requisito di capacità economico-finanziaria), in caso di partecipazione di ATI, “la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria a pena di esclusione dalla gara” equivale a dire che la capogruppo dell'ATI deve aver realizzato ricavi negli ultimi tre bilanci approvati per una somma maggiore del 50% del limite minimo di € 600.000,00, ovvero per una somma cumulata maggiore di € 300.000,00, anche se inferiore al limite minimo?
1) risposta: con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria (punto 6 -Disciplinare), si evidenzia che la capogruppo/mandataria deve possedere i requisiti in misura maggiore rispetto a quelli posseduti da ciascuna mandante.  Le percentuali tra mandataria/capogruppo e mandante dovranno essere calibrate nel rispetto di quanto sopra affermato. La somma dei requisiti deve essere almeno pari all'importo richiesto dalla disciplina di gara.
Si evidenzia, inoltre,  che sulla base di quanto stabilito a pag. 6 del disciplinare – parte dedicata alle ATI - (“la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per la partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara”),  analoga prescrizione si applica anche per il requisito di capacità tecnica di cui al punto 7 -disciplinare.
2) quesito: riguardo al punto 3 del disciplinare (istanza di partecipazione alla gara), in caso di partecipazione di ATI, possono far parte dell'Associazione temporane di impresa (in qualità di mandanti) anche soggetti (imprese o oltro) costituite dopo la pubblicazione del presente bando e prima della sua scadenza? Esiste un'anzianità minima per i soggetti mandanti? Quale?
2) risposta: per l'ipotesi prospettata (mandante di ATI), è ammessa la partecipazione delle imprese di recente costituzione, purché in possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica nella misura indicata nell'atto di impegno a costituire l'ATI.
3) quesito:
posto che all'art.8 punto b) del capitolato “convenzione per l'affidamento in concessione degli impianti … (manutenzione straordinaria campi da calcio a 5 e 7) è previsto il rifacimento dei sottofondi oltre che del manto di gioco in sintetico, si ritiene possibile, mantenendo qualità e quantità, riposizionarli all'interno dell'area complessiva. E' corretta la nostra interpretazione?
3) risposta: Se il concorrente lo ritiene, è possibile riposizionare all'interno dell'area complessiva del centro sportivo i campi a 5 e 7.
4) quesito: in caso di formulazione di modalità di utilizzo alternativo dell'area attualmente occupata dall'impianto di minigolf di cui all'art.8 punto I) del capitolato, l'elaborato progettuale da allegare all'offerta di partecipazione al bando deve riferirsi al “progetto preliminale” di cui all'art.8 o alla “progettazione di massima” come previsto dall'art.10?
4) risposta: L'art. 8 comprende interventi di riqualificazione, identificati come necessari. L'art. 10 disciplina invece opere ulteriori di miglioria.  Tuttavia, atteso l'ampio margine lasciato ai concorrenti in ordine all'attuazione dell'art. 8 lett. l), la valutazione degli stessi avverrà utilizzando i criteri previsti dal disciplinare, busta offerta tecnica, punto 2) lett. a) della tabella.
5) quesito: in caso di offerta di partecipazione al bando da parte di ATI non ancora costituita (e con presentazione di “impegno alla costituzione” come previsto), in merito a quanto stabilito nel disciplinare al punto 8, è sufficiente la sottoscrizione del verbale di avvenuto sopralluogo da parte del legale rappresentante della mandataria/capogruppo?
5) risposta: In caso di ATI il sopralluogo potrà essere effettuato dalla mandante o dalla mandataria.
6) quesito: posto che all'art.38 del capitolato “convenzione per l'affidamento in concessione degli impianti” (cauzione), è prevista, in caso di aggiudicazione del bando, la consegna all'atto della stipulazione del contratto di concessione di “una fudejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/1993” nella misura fissa forfettaria di € 250.000,00” a garanzia dell'integrale adempimento di tutte le obbligazioni della concessione stessa. Da una rapida ma puntuale verifica con primari istituti di credito e assicurazioni, risulta che una tale garanzia poiché sembra dover garantire per 20 anni obbligazioni di “fare” e di “dare”, possa essere rilasciata solo da istituti di credito (non ci risultano infatti compagnie di assicurazioni disponibili e, nel caso opposto, segnalatecelo) a fronte di rilascio da parte del richiedente di pari garanzia reale (che sostanzialmente consiste nell'eseguire un deposito a garanzia ed abbia un costo annuo assolutamente cospicuo e fuori mercato vista anche la durata che va necessariamente a sommarsi alle garanzie per l'ottenimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere generando il processo della garanzia sulla garanzia. Si domanda, posto il già cospicuo esborso per i concorrenti al bando per realizzare le riqualificazioni richieste (oltre eventuali migliorie), il canone locativo e le manutenzioni straordinarie minime imposte, se non sia sufficiente “una fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/1993 nella misura sempre di € 250.000,00 a garanzia dell'integrale adempimento di tutte le opere promesse dal concorrente entro i termini previsti dalla concessione (4 anni), con eventuale beneficio di riduzione proporzionalmente all'esecuzione e collaudo delle opere realizzate, in quanto  le obbligazioni della concessione stessa sono essenzialmente da ritenersi nella realizzazione delle opere. Si ritiene infine che a garanzia di ogni eventuale ulteriore adempimento a carico del “concessionario” ben sia già disposta la facoltà di “risoluzione del contratto” (di cui all'art. 34 del capitolato) da parte dell'amministrazione.
6) risposta:  Si confermano le previsioni di cui all'art.38 del Capitolato, in quanto:- le modalità di costituzione della garanzia sono definite con riferimento all'art.75 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006); - ai sensi dell'art.113 c.5 del predetto Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'intera concessione (e non, pertanto, della sola esecuzione dei lavori) e cessa di aver effetto solo all'atto della riconsegna dell'impianto.
7) quesito: posto che all'art. 39 del capitolato “convenzione per l'affidamento in concessione degli impianti....” si richiede una polizza assicurativa per il furto ed incendio relativo ad attrezzature ed impianti mobili per un importo di € 200.000,00”, si domanda a cosa si dovrebbe riferire il furto, trattandosi di concessione di beni immobili. Precisamente, quali attrezzature ed impianti mobili di proprietà dell'amministrazione e per quale valore dovrebbero essere assicurati in caso di furto?
7) risposta: La polizza assicurativa per il furto ed incendio, richiamata all'art. 39 del Capitolato e richiesta ai fini della stipula del contratto di concessione del servizio di gestione del centro sportivo Ambrosini, deve intendersi relativa ad attrezzature ed impianti mobili di proprietà comunale di cui all'ALLEGATO L - Inventario. La somma da garantire sia per il furto sia per l'incendio è di € 200.000,00.
8) quesito: relativamente alla cauzione provvisoria di € 40.000,00 prevista al punto 1 del disciplinare consistente in una fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs.385/1993 posta l'estrema delicatezza della questione (“...a pena di esclusione”) e, a detta di tutti i vari istituti e intermediari interpellati, l'imprecisione della richiesta, si richiede la cortese pubblicazione di fac-simile.
8) risposta: la stazione appaltante non ha la disponibilità di un fac-simile di cauzione provvisoria, che dovrà essere  presentata nelle forme note ai soggetti competenti per il rilascio e secondo le prescrizioni stabilite al punto 1 (pag. 1) del disciplinare di gara, dovrà contenere le clausole indicate al punto 1 (pag. 1) del disciplinare di gara e  dovrà essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (cfr. art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/06) 
9) quesito: relativamente alla “cauzione definitiva” di € 250.000,00 prevista all'art. 38 del capitolato consistente in una fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario iscritto nell' elenco speciale ex art. 107 D.Lgs.385/1993 posta l'estrema delicatezza della questione (“condizione necessaria per la stipula del contratto da parte dell'aggiudicataria”) e, a detta di tutti i vari istituti e intermediari interpellati, l'imprecisione della richiesta, si richiede la cortese pubblicazione di fac-simile.
9) risposta: la stazione appaltante non ha la disponibilità di un fac-simile di cauzione definitiva, che dovrà essere presentata nelle forme note ai soggetti competenti per il rilascio e secondo le prescrizioni stabilite all'art. 38 del Capitolato, dovrà contenere le clausole indicate nel medesimo art. 38 del capitolato e dovrà essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (cfr. art. 75, comma 3, del D. Lgs. 163/06)


Sedute di gara: Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Thu Oct 23 09:31:43 CEST 2014

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