Servizi

Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza
Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo - Codice CIG 5447259454 La seduta di gara si terrà il giorno 7/7/2014 ore 10,00 presso il Palazzo Municipale - Sala Giunta - 2° piano

Scadenza: Mon Jan 13 00:00:00 CET 2014

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Chiarimenti
1) Quesito:
E' emerso un dubbio tratto dalla sentenza n.212 del 9 gennaio 2013 del TAR Campania - Napoli e dalla decisione n. 3351 del 7 giugno 2012 del Consiglio di Stato, in merito all'obbligo di autenticare con atto notarile la fidejussione provvisoria.
1) Risposta:  Si conferma la prescrizione della lex specialis concernente l'obbligo di autentica notarile della sottoscrizione della fidejussione, adottata sulla base delle indicazioni date dalla prevalente giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.  Infatti l'AVCP (cfr. Det. n. 4/2012; Par. n. 102/2013; Par. n. 118/2012) ha evidenziato come la prescrizione in argomento sia riconducibile ai contenuti dell'art. 46, c. 1-bis, del D. Lgs. 163/06,  chiarendo che se il difetto di sottoscrizione dell'offerta costituisce causa di esclusione e se la cauzione rappresenta elemento costitutivo dell'offerta, anche per la polizza non devono sussistere dubbi circa la sua provenienza. Di qui la necessità dell'autentica della sottoscrizione, in quanto una fideiussione con firma non autenticata, potrebbe esporre l'Ente (nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario) al rischio di un disconoscimento della sottoscrizione, vanificando così il beneficio di cui al c. 4 dell'art. 75 del codice dei contratti. La stessa Autorità ha sottolineato, inoltre, la compatibilità della prescrizione in argomento con la previsione dell'art. 74, c. 5, del D.Lgs. 163/06 in virtù del quale la lex specialis può chiedere ulteriori elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.  Anche la giurisprudenza amministrativa (CdS n. 3365/2011; Tar Roma n. 2361/2013)  ha ritenuto legittima la clausola in relazione alla necessità di tutelare l'interesse pubblico sulla provenienza della cauzione e di conferire al documento il valore giuridico di sottoscrizione legalmente riconosciuta.

2) Quesito: Cosa si intende tecnicamente con il concetto di “proprietà del sistema  informatico” ed a quali componenti/elementi dello stesso di riferisca (es. codici sorgenti del programma, interfaccia di utilizzo , licenza d’uso, maschere id gestione dati, altri eventuali componenti). Di tutti questi, Vi chiediamo un elenco dettagliato.
2) Risposta: Con il concetto di “proprietà del sistema  informatico” si intende l’acquisizione delle licenze d’utilizzo del software alla scadenza dell’appalto in oggetto.

3) Quesito: Come verrà regolamentata la cessione dell’applicativo informatico? In particolare chiediamo se tale cessione dovrà riguardare anche oneri relativi alla manutenzione ed eventuale sviluppo per adeguamenti alle nuove tecnologie informatiche che dovessero rendersi necessari per il proprio utilizzo.
3) Risposta: All’atto della cessione del software, poiché verranno acquisite solo le licenze d’utilizzo, il costo della manutenzione sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.

4) Quesito: Quali sono le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura informatica in dotazione all’Ente al quale il sistema informatico dovrà interfacciarsi per poter essere con gli stessi compatibile?
4) Risposta: Le caratteristiche tecniche che il software deve possedere risultano le seguenti: -compatibilità con Internet Explorer 8 e successive versioni e con Mozilla (qualsiasi versione) per consentirne la fruizione. Poiché il software é da installarsi sulla piattaforma del soggetto che vincerà l’appalto, l’Ente richiede che il software venga erogato come servizio (modalità ASP).

5) Quesito: Con riferimento alla prova tecnica di funzionalità menzionata, quali saranno le modalità di svolgimento della stessa e quali saranno i criteri che verranno utilizzati al fine di valutare oggettivamente la funzionalità del sistema informatico? Eventuali oneri aggiuntivi per l’adeguamento del sistema stesso da chi dovranno essere sostenute?
5) Risposta: La prova tecnica del sistema informatico verterà principalmente sulla verifica della compatibilità ed indipendenza  del tipo di browser per valutarne la funzionalità. Eventuali oneri aggiuntivi per l’adeguamento del sistema informatico saranno sostenuti dal soggetto che vincerà l’appalto oltre all’applicazione, se ne ricorre la fattispecie,  delle penali di cui all’art. 3.4 del capitolato.

6) Quesito: In relazione al disciplinare della gara siamo a chiedere chiarimenti in merito all'offerta economica. Da quanto si evince, l'offerta è al massimo ribasso con una percentuale minima non inferiore allo 0,20%. Si chiede di confermare se l'interpretazione è corretta.
6) Risposta: Si conferma la prescrizione della lex specialis (pag. 11 Disciplinare): "La percentuale del ribasso offerto non può essere, a pena di esclusione, inferiore allo 0,20%"


Sedute di gara: Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Tue Nov 26 09:35:15 CET 2013

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