L'articolo 193 del Dlgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire sia in sede di Bilancio di previsione che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa.
Al Consiglio comunale è attribuito il compito di adottare, almeno una volta l'anno ed entro il 31 luglio la deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.
Queste sono le verifiche, schematizzate:
- rispetto del principio del pareggio finanziario,
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi),
- congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio,
- equilibri di cassa,
- equilibri della gestione dei residui,
- congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto,
- rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
- andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.
Data creazione: 26 May 2017