Lavori pubblici

Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico L. n. 37/08 case comunali di via Giotto 12 - 2° Lotto - Codice CUP B54B14000260004 - Codice CIG 6465421A2F

Scadenza: Tue Dec 15 12:00:00 CET 2015

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CHIARIMENTI

Quesito 1): La scrivente società in possesso di categoria SOA OG1 II e OS30 III chiede se può partecipare alla procedura in oggetto in qualità di CONCORRENTE SINGOLO dichiarando il subappalto totale della categoria OG6 e avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento con categoria OG11 III per coprire i requisiti della categoria OS28.
Risposta 1): Lo scrivente ufficio non può fornire indicazioni in merito alla Vs richiesta trattandosi di valutazione rimessa al seggio di gara. Al punto II.2.1, lett. d), del Bando di gara sono espressamente indicate le qualificazioni che il concorrente deve possedere per la partecipazione alla procedura in oggetto. Per l'individuazione delle relative classifiche occorre far riferimento all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

Quesito 2): Si chiede se è necessario indicare per le categorie OS28 e OG6 il nominativo dei futuri subappaltatori oppure se basta indicare la volontà di subappaltare tali categorie ad imprese in possesso di qualificazione.
Risposta 2): Per le categorie OS28 e OG6, non sussiste l'obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 9 del 2 novembre 2015). E’ sufficiente pertanto rendere idonea dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.

Quesito 3): In merito al sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo: rappresentante legale, direttore tecnico, soggetto diverso, purché dipendente dell'Impresa, si comunica che: è stata rilasciata  procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale continuativo con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale. Si fa presente che, nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso, pertanto in quanto atto di rappresentanza diretta, rientra in quanto previsto dal Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) Art. 106 comma 2 che recita:
L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente..ecc.
La dichiarazione di cui sopra è comunque autonoma rispetto all'attestato di sopralluogo rilasciato dall'ente appaltante e moltissimi enti stanno consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese.
Tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano:
“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale"
"Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio – da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo – di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell’effettuazione del sopralluogo" ;
"Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile."
 "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell’impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo"
Inoltre, alla luce del principio del favor partecipationis, si riporta quanto ribadito anche dal Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, per cui " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto".  Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto dal titolare/legale rappresentante, evitando cosi gli ingenti danni derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.
Risposta 3): La presa visione va espletata in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara (punto 9 pag. 5): "…...potrà essere effettuata esclusivamente dai Legali Rappresentanti, dai  Direttori Tecnici o da un dipendente del concorrente munito di delega. Può ritenersi ammissibile alle attività di presa visione solo il procuratore che  sia munito dei necessari poteri di rappresentanza e sia titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente, risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.".
Detta prescrizione è conforme a quanto stabilito dall'art. 106, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010,  ai contenuti del Bando Tipo n. 2 del 2/9/2014 sui lavori pubblici elaborato dall'Autorità e alla Determinazione n. 4/2012 dell'A.N.A.C..
La ratio sottesa alla prescrizione in argomento non è limitativa della partecipazione né causativa di danni alle imprese,  per le seguenti ragioni:
1) la presa visione può essere fatta da:
a) il legale rappresentante;
b) il direttore tecnico;
c) un dipendente del concorrente munito di delega;
d) procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente, risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.;
2) intende limitare l'espletamento di tale obbligo a soggetti che ricoprano un ruolo di rappresentanza od operativo nell'ambito dell'impresa concorrente, al fine di non depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione dei lavori richiesti e della situazione dei luoghi.    
Attesa la sopra richiamata clausola di gara, non può essere ammesso al sopralluogo alcun soggetto estraneo all'impresa (quali soggetti privati che svolgono tali prestazioni per conto terzi) pur se in possesso di procura.

Quesito 4): Si chiede se quale consorzio stabile di cui all’art. 34 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 in possesso di attestazione SOA per OG1 classifica IV, lo stesso consorzio può partecipare alla gara indicando quale impresa consorziata esecutrice dei lavori un’impresa consorziata non qualificata per la sopra citata categoria visto che, ai sensi dall’art. 81 del D.P.R. n. 207/2010, che rinvia al comma 7 dell'art. 36 del Codice, i consorzi stabili si qualificano sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate.
Risposta 4): Ai sensi dell’art.35 e 36 del D.Lgs 163/2006, in caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art 34 c.1 lett. c), i requisiti di capacità tecnica richiesti al punto III.2.3 del bando di gara, devono essere posseduti dal Consorzio, che è altresì tenuto ad indicare, in sede di gara, se intende eseguire i lavori in proprio o tramite una o più imprese consorziate (art. 36, comma 5, D.Lgs 163/2006 e art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010). Le consorziate eventualmente indicate per l’esecuzione dei lavori, devono essere in possesso, ai fini della partecipazione, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, D.ls. 163/2006 e conseguentemente presentare le autocertificazioni di cui ai punti 5 pag. 3 e 6 pag. 4 del disciplinare di gara. 

Quesito 5): In riferimento all’appalto in oggetto la scrivente intende partecipare ai sensi dell’art. 49 d. Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante l’istituto dell’avvalimento. Pertanto si chiede se per la presa visione dei luoghi è possibile esibire la S.O.A. dell’impresa ausiliaria.
Risposta 5): In caso di partecipazione alla gara in avvalimento, il sopralluogo dell’immobile/presa visione del progetto di cui al punto 9 pag. 5 del disciplinare di gara dovrà essere effettuata dall’impresa ausiliata. La documentazione dell’impresa ausiliaria (pag. 6 del disciplinare di gara) dovrà essere prodotta in sede di gara.

Quesito 6): In riferimento al previsto sopralluogo per la gara:
premesso che:
- nel disciplinare è previsto soggetto munito di delega purchè dipendente dell'operatore economico concorrente
- la Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l’ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro;
richiediamo di far intervenire al sopralluogo, con la delega del legale rappresentante, un dipendente assunto a tempo determinato con il sistema dei voucher INPS la cui figura è ben definita nell'allegata informativa dell'INPS in quanto possono utilizzare tale modalità gli imprenditori operanti in tutti i settori con la sola esclusione di far svolgere prestazioni a favore di terzi, soddisfando così il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010.
Risposta 6): Si evidenzia che le prestazioni di lavoro accessorio, regolamentate dagli art. 48-49 e 50 del D.Lgs. 81/2015, il cui pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher), non sono riconducibili a contratti di lavoro di alcun tipo in quanto svolte in modo saltuario.
Pertanto il sopralluogo/presa visione non può essere effettuato da soggetti legati all’impresa da rapporto di lavoro accessorio ma esclusivamente dai soggetti indicati al punto 9 pag. 5 del disciplinare di gara, come ribadito nella risposta n.3 dei chiarimenti pubblicati sul sito internet comunale.

Quesito 7): Chiediamo se possibile partecipare alla gara in ATI verticale con una OG11 III in sostituzione della OS28 e OS30 (ammessa equipollenza tra le categorie).
Risposta 7): Come indicato a pag. 2 del bando di gara “E' ammessa l'equipollenza tra le categorie OS28 e OS30 e la categoria OG11 (art. 79, C.16, D.P.R. 207/2010)”. Si precisa che la classifica della qualificazione nella cat. OG11 deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi delle categorie OS28 e OS30 previste nel bando di gara.

Quesito 8): La presente per richiedere se ritenute corrette le seguenti procedure di avvalimento:
- La Società 1) AUSILIARIA è in possesso delle categorie di gara OG1 e OG11, può fare avvalimento alla Società 2) AUSILIATA di tutte e due le categorie, sia OG1 e OG11?
oppure
- La Società 1) AUSILIARIA  in possesso delle categorie di gara OG1 e OG11, può fare avvalimento alla Società 2) AUSILIATA solo per la cat. OG1 e partecipare in ATI solo per la OG11?
Risposta 8): E' ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento mediante utilizzo di una stessa impresa ausiliaria per entrambe le categorie.

Quesito 9) Si chiede se è possibile partecipare con l'avvalimento per la categoria prevalente OG1 III e dichiarare il subappalto per le categorie OS28 ed OG6, mentre per la categoria OS30 la copriamo con la nostra attestazione OG11 I.
Risposta 9) Si evidenzia che lo scrivente ufficio non può fornire indicazioni in merito alla Vs richiesta trattandosi di valutazione rimessa al seggio di gara. Al punto II.2.1, lett. d), del Bando di gara sono espressamente indicate le qualificazioni che il concorrente deve possedere per la partecipazione alla procedura in oggetto. Per l'individuazione delle relative classifiche occorre far riferimento all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

Quesito 10) In data 5/12/2015 il nostro certificato ISO 9001 è scaduto. Il 26/11/2015 è stato effettuato audit, con esito positivo, per il rilascio del nuovo certificato. Attualmente siamo in attesa del rilascio della nuova certificazione. In base a quanto esposto, è possibile partecipare alla gara? Ed in caso positivo, al fine della corretta partecipazione a detta gara per non incorrere ad esclusione, cosa occorre produrre?
Risposta 10) Si evidenzia che, nel caso di impossibilità di presentare il nuovo certificato ISO per motivi legati ai tempi tecnici del rilascio, occorre produrre dichiarazione dell'Ente certificatore che dimostri l'esito positivo dell'attività di verifica.

Quesito 11) Nella sezione 1 pag. 1 del disciplinare di gara viene richiesto di inserire la fidejussione o polizze, sottoscritte in originale. Viene comunque ammessa la presentazione di polizza con firma digitale, inseriremo quindi copia cartacea firmata digitalmente e CD contenente la copia firmata digitalmente sia dal garante che da contraente. E' corretto?
Risposta 11) E' ammessa la presentazione della polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purchè venga data la possibilità alla stazione appaltante di verificare la sottoscrizione digitale mediante l’indicazione/individuazione del numero di codice per il controllo della stessa.


Sedute di gara: 3/6/2016 ore 9,30 Palazzo Municipale III° piano stanza 334 seduta di gara per aggiudicazione provvisoria
Presenza Criteri Ambientali minimi:
Data creazione: Fri Nov 13 08:53:35 CET 2015

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