Servizi architettura e ingegneria
Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di MonzaScadenza: Wed Dec 07 12:00:00 CET 2016
Determina a Contrarre (formato PDF - 6.042 KB)
Bando (formato PDF - 758 KB)
Codice Etico (formato PDF - 48 KB)
ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione (formato PDF - 104 KB)
ALLEGATO 2 - modello per R.T.P. (formato PDF - 69 KB)
PRECISAZIONE (formato PDF - 60 KB)
Chiarimenti
1) Quesito: In riferimento al bando emesso da Comune di Monza, siamo a chiedere chiarimenti in merito al punto 9 dell'avviso del bando, dove si cita: "Iscrizione, ..... all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori o all'Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza, ..." Il dubbio verte sul fatto che l’architetto – omissis - è residente in provincia di Monza e Brianza (Comune di – omissis -), lo studio associato ha la sede amministrativa in Comune di Milano e l'architetto è iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della provincia di Milano. Quindi la residenza non coincide con il Comune di iscrizione dell'Ordine professionale. Questo fatto è penalizzante per l'iscrizione al bando sopracitato?
1) Risposta: Si evidenzia che la prescrizione relativa al punto 9 dell'Avviso “...... iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori o all’Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza........” è riferita al singolo professionista che intende partecipare alla indagine di mercato. Per le altre tipologie di soggetti concorrenti (studi associati, società di ingegneria, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei) verrà considerata valida, ai fini della partecipazione, l'iscrizione all'Ordine di appartenenza indipendentemente dal luogo di residenza del singolo in quanto ininfluente rispetto alla tipologia.
2) Quesito: si chiede se è possibile trasmettere la domanda di partecipazione all'indagine di mercato anche a mezzo posta elettronica certificata.
2) Risposta: vedasi il file "Precisazione" pubblicato il 29/11/2016.
3) Quesito: si chiede come è da interpretare il punto 10) del bando in merito ai requisiti di capacità tecnica. Il punto 10) riporta il requisito richiesto in merito ai servizi di progettazione di edifici scolastici nel decennio antecedente. Si chiede quindi se i requisiti di qualificazione devono riferirsi alla medesima destinazione funzionale (edifici scolastici) oppure sia possibile dimostrare il requisito con le attività svolte nella stessa categoria, come da determina ANAC N. 4 del 25/02/2015, con grado di complessità almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare?
3) Risposta: si evidenzia che è ammissibile la qualificazione ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC nella sezione V punto 1 pag. 17 delle Linee Guida n. 1 approvate con Delibera n. 973 del 14/9/2016 e di quanto riportato dall’art. 8 del D. M. 17/6/2016.
4) Quesito: 1-al punto 4 dell’avviso non è chiaro se l’importo definito in 58.268 € a base di gara è al netto di IVA e Cassa o meno. 2-ai fini della valutazione, nella successiva fase di gara si chiede di specificare quanto indicato al punto 7 ovvero chiarire se: ove si dice “per singole progettazioni di lavori di edilizia scolastica di importo superiore a ….” si intende l’importo complessivo delle opere (inclusi strutture ed impianti) o solo l’importo nella categoria edilizia? In alternativa alla categoria edilizia scolastica (E08) definita ai sensi del DM 18-11-71 e successivi si possono presentare ai fini della valutazione dei requisiti anche progetti/opere svolte in categoria edilizia con ID opere differenti se il grado di complessità è perlomeno equivalente alla categoria a base di gara? (in questo caso 0,95) – si può considerare anche un progetto preliminare presentato in fase di concorso dal momento che esiste traccia in documenti pubblici della partecipazione al concorso da parte del singolo concorrente e quindi del fatto che la progettazione preliminare richiesta in fase di gara è stata correttamente compiuta non determinando la squalifica del concorrente?
4) Risposta: si evidenzia quanto segue: 1-come stabilito al punto 4 dell’Avviso, l’importo soggetto a ribasso è pari a € 58.269,71 (oltre IVA e cassa). 2- come specificato al punto 7 dell’Avviso pubblicato, gli importi per le progettazioni sono relativi a lavori di edilizia scolastica (inclusi strutture ed impianti). Rispetto ai criteri di ammissione, è consentita la qualificazione ai sensi di quanto stabilito dall’Anac nella sezione V punto 1 pag. 17 delle Linee Guida n. 1 approvate con Delibera n. 973 del 14/9/2016 e di quanto riportato dall’art. 8 del D. M. 17/6/2016. In merito alle progettazioni utili alla partecipazione e all’eventuale aggiudicazione, si prenderanno in considerazione solo gli incarichi che - alla data di pubblicazione dell’Avviso - siano risultati conclusi con buon esito e senza contestazioni.
5) Quesito: si chiede se al bando di gara può partecipare in qualità di mandataria uno studio europeo ? Se si può in che modo si devono compilare?
5) Risposta: si evidenzia che è ammessa la partecipazione degli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E., secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana fanno eccezione le documentazioni in lingua inglese e francese per le quali è sufficiente la traduzione non giurata. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana preverrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere espressi in euro.
6) Quesito: avremmo bisogno di chiedere un chiarimento in merito al punto 9 del bando. Noi vorremmo presentarci come raggruppamento temporaneo di professionisti. Il coordinatore del Gruppo di Lavoro, che è iscritto all’ordine degli ingegneri da più di 10 anni, ha spostato la residenza in un’altra città e quindi risulta essere iscritto in quello nuovo da meno di dieci anni. Possiamo mettere come data quella della prima iscrizione all’ordine degli ingegneri, indipendentemente che adesso sia quello di un’altra città?
6) Risposta: si conferma la validità del requisito come da Voi descritto in quanto l’avviso richiede l’iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori o all’Ordine degli Ingegneri “con anzianità non inferiore a 10 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso”.
7) Quesito: In riferimento al procedura in oggetto si formula il seguente quesito: al punto 7 dell’avviso pubblico (criteri di aggiudicazione)è riportata la frase: “Ai fini della sopra citata valutazione non verranno prese in considerazione, indipendentemente dall’importo, le singole progettazioni di lavori di edilizia scolastica dichiarate per l’ammissione alla procedura di selezione in questione”. Tale frase sembrerebbe presupporre che oltre alle progettazioni riferite al punto 10 (Requisiti di capacità tecnica) per un importo complessivo di €.12.000.000,00 di cui una almeno non inferiore a €.6.000.000,00 da presentare in fase di selezione, si dovrebbe aver espletato per raggiungere punteggi minimi nella fase di aggiudicazione altre progettazioni, diverse dalle prime dichiarate, per importi dai €.7.000.000,00 a €. 10.000.000,00 e superiore ai 12.000.000,00 per punteggi massimi. Se così fosse tale criterio sembrerebbe contraddire i criteri della ragionevolezza e proporzionalità fra l’oggetto della prestazione e i requisiti richiesti. Si chiede l’effettivo significato della frase sopra riportata.
7) Risposta: si evidenzia che i requisiti di partecipazione sono stati stabiliti in conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida Anac n. 1 approvate con Delibera n. 973/2016. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare quelli indicati al punto 7) n. 3 dell’Avviso, sono stati individuati sempre in considerazione delle suddette linee guida Anac. Infatti, si è tenuto conto del favor per la commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione dell’offerta tecnica espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, come anche sancito dal Consiglio di Stato nel parere n. 01767 del 2/8/2016, lo stesso servizio non può al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione ed essere oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se non solo per l’eventuale parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. Diversamente e in caso di concorrenti tutti egualmente qualificati, si potrebbe appiattire eccessivamente il confronto competitivo, o arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di valutazione delle offerte tecniche.
8) Quesito: in riferimento al punto 10 dell’Indagine in oggetto – Requisiti di capacità tecnica (art. 83 co. 1 del Dlgs 50/2016 si chiede conferma che possano concorrere al soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica richiesti anche progetti presentati per appalti integrati che siano stati ammessi all’apertura dell’offerta economica.
8) Risposta: si evidenzia che si prenderanno in considerazione solo gli incarichi che - alla data di pubblicazione dell’Avviso - siano risultati conclusi con buon esito e senza contestazioni.
Sedute di gara: Sorteggio pubblico giorno 9/1/17 h. 10,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale, II° piano Palazzo Municipale
Presenza Criteri Ambientali minimi: