Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza
Scadenza: Wed Sep 25 12:00:00 CEST 2019
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LOCALIZZAZIONE LOTTO 1 (formato PDF - 445 KB)
INDIVIDUAZIONE LOTTO 1 (formato PDF - 430 KB)
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CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (formato PDF - 1132 KB)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI PROROGA (formato PDF - 61 KB)
ESITO GARA (formato PDF - 33 KB)
AVVISO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1732 del 11.09.2019 si comunica che il termine del 13.09.2019 di cui all’art. 4 – Condizioni generali di vendita - del Bando di gara, fissato per l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio, viene prorogato al 20.09.2019.
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
QUESITO N. 1 PROT. GEN. N. 151316 DEL 28/08/2019
a) in caso di Piano Attuativo, se le aree destinate a Mob_c (parcheggi) di mq 5.710 e parte a verde Aree V di mq 4.295, quest’ultima interessata dalla fascia di rispetto stradale, potranno essere conteggiate quali standard pertinenziali da reperire per la realizzazione dell’edificio/edifici da edificare sul lotto fabbricabile della superficie indicata pari a mq 10.504.
b) In particolare sull’area Mob_c, oltre ad eventuali accessi e relativi percorsi carrabili, si prevede di realizzare i parcheggi pubblici per almeno il 50% come richiesto dal PdS. Da uno studio di fattibilità, emerge che la superficie destinata a Mob_c, applicando il parametro massimo (150%) dei parcheggi pubblici da reperire, è appena sufficiente a garantire il 50% di parcheggi pubblici richiesti. Pertanto, la restante superficie a standard da reperire, dovrà essere necessariamente localizzata anche nell’area a verde (Area V) inserita nel lotto oggetto di vendita.
c) Da una prima analisi, le aree destinate a verde (assoggettate anche da fascia di rispetto stradale), sembrerebbero vocate più ad una destinazione naturalistica (piantumazione di essenze da concordare con il Settore Comunale competente) in quanto anche una possibile pista ciclabile non troverebbe, ad oggi, continuità con le aree limitrofe. Pertanto, si chiede se la possibilità edificatoria assegnata dal Piano alle suddette aree, possa trovare collocazione nell’area di fatto edificabile pari a mq 10.504 oppure liberamente commercializzata.
d) Se oltre a tali standard, in fase di rilascio di PdC o approvazione di Piano Attuativo, l’Amministrazione Comunale possa richiedere ulteriori standard (qualitativi, ecc); dalla lettura delle norme di Piano (art. 5 punto 6 del PdS) non sembrano previsti ulteriori standard oltre alla percentuale del 10, 100 e 150 % della Slp a seconda della destinazione delle erigende costruzioni.
e) Qualora si procedesse alla suddivisione in lotti della porzione della parte edificabile, la dimensione destinata alla MSV possa essere pari a mq 2500 per ogni lotto o tale superficie sia da considerare come parametro massimo assoluto ed inoltre si chiede se si possano realizzare sulla medesima area dei centri commerciali o sistemi commerciali.
RISPOSTA al QUESITO N. 1
a) Le aree azzonate nel PdS come Mob_c nonché V in progetto possono concorrere al soddisfacimento delle aree a servizi, dovute ai sensi dell’art. 5 (c. 6) delle NA del PdS medesimo.
b) Premesso che non si conoscono i contenuti del progetto di fattibilità a cui si fa riferimento, si fa presente che le aree Mob_c potranno accogliere parcheggi sia in superficie che nel sottosuolo (ex art. 12 del PdS); inoltre le aree a parcheggio potranno anche essere localizzate all’interno delle aree D. Quanto realizzabile sulle aree V è invece indicato all’art. 10 delle NA del PdS, puntualizzando che l’art. 12 (c. 1) delle NA del PdS precisa che i parcheggi pubblici non possono essere realizzati sulle aree V in progetto né in superficie né nel sottosuolo;
c) Relativamente alle aree V, si richiama il citato art. 10 del PdS, secondo il quale, in via generale, l’edificabilità nei limiti ivi indicati può essere sviluppata sulle medesime aree V per le destinazioni espressamente previste dall’articolo stesso; nello specifico del caso in esame, le Aree V ricadono interamente in fascia di rispetto stradale, pertanto l’edificazione non è attuabile; l’eventuale traslazione della Slp, di competenza delle aree V, sull’area D costituisce variazione allo strumento urbanistico generale comunale. Si esclude l’eventuale commerciabilità della potenzialità edificatoria, in ragione delle seguenti motivazioni:
- ai sensi dell’art.4 c.1, solo alle aree individuate a servizi di progetto dal PdS di proprietà privata e non asservite all’uso pubblico è attribuito l’indice Utp di perequazione/compensazione urbanistica; quindi a nessuna area di proprietà comunale il PGT attribuisce diritti edificatori teorici di cui all’art.4 delle NdA del PdS;
- le aree V in questione vengono alienate dal Comune, prive di diritti edificatori di perequazione, unitamente all’area D per consentire il reperimento delle aree a servizi necessarie alla realizzazione dell’intervento su tale parte fondiaria;
- l’eventualità di una cessione gratuita all’Ente della proprietà dell’area V in progetto in applicazione dell’art. 4 del PdS, risulterebbe illogica e del tutto in contrasto con la scelta dell’Amministrazione comunale di alienazione dell’area.
d) La quantificazione di standard dovuti per l’edificazione è meglio precisata al citato art. 5 del PdS; nel caso in cui si facesse ricorso ad un atto di pianificazione attuativa, con l’Amministrazione Comunale dovranno essere valutati gli aspetti negoziali che faranno poi parte del contratto della Convenzione urbanistica (ex art. 46 della LR n. 12/2005 e s.m.i.); in tale fase l’Amministrazione potrà richiedere eventuali ‘standard qualitativi’;
e) Si ritiene che al momento non sia formulabile una risposta al quesito; è infatti necessario visionare un progetto, ancorché di massima (quantità di lotti previsti, accessibilità e relative aree a parcamento, valutazione dell’impatto del progetto, etc.) oltre a non essere stato precisato se “mq 2500” sia riferito alla Slp (Superficie lorda di pavimento) o alla SV (Superficie di Vendita).
QUESITO N. 2 PROT. GEN. N. 160329 DEL 12/09/2019
Dall’analisi preliminare dell’area, riteniamo indispensabile avere la possibilità di creare almeno un collegamento viario (uscita/entrata) diretto sul Viale delle Industrie; si chiede conferma della possibilità di eseguirlo.
RISPOSTA al QUESITO N. 2
La richiesta potrà essere valutata, in conformità alle previsioni del vigente PGT nonché del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), nell’ambito di una proposta progettuale complessiva.
Sedute di gara: 26/09/2019
Presenza Criteri Ambientali minimi: