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Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di MonzaScadenza: Mon May 20 17:00:00 CEST 2019
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CHIARIMENTO N. 1
QUESITO
Con riferimento al punto 10, lettera c) ”Requisiti di capacità tecniche e professionali” dell’avviso esplorativo, nel quale è precisato che “in caso di RTI i requisiti relativi di capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”, si pone il seguente quesito:
- RTI formato da due imprese:
- Azienda 1 - Mandataria: risponde in maniera totale ai 3 punti richiesti
- Azienda 2 - Mandante: risponde ai requisiti 2 (sede operativa) e 3 (risorse umane), ma non ha il requisito del punto 1 (servizio dell’ultimo triennio)
Alla luce della natura intrinseca della RTI (l’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara), si chiede di chiarire l’interpretazione della disposizione sopra indicata, e nella fattispecie, se l’RTI suddetta possa presentare la propria manifestazione di interesse.
RISPOSTA
In merito al punto 10, lettera c) “Requisiti di capacità tecniche e professionali” dell’avviso esplorativo, si precisa che relativamente alla natura dell’istituto del RTI, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, al fine di rispettare il principio del favor partecipationis. In ogni caso, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Sedute di gara:
Presenza Criteri Ambientali minimi: