Servizi
Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di MonzaScadenza: Sat Jan 30 11:31:00 CET 2016
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Codice Etico (formato PDF - 48 KB)
Offerta (formato PDF - 63 KB)
Det. Dir. n. 1336/2015 (formato PDF - 344 KB)
Det. Dir. n.2193/2015 (formato PDF - 1431 KB)
Modello Dich. (formato PDF - 140 KB)
Modello NoEsclusione_Dich. (formato PDF - 102 KB)
Modello Art. 38 b) c) m-ter) (formato PDF - 74 KB)
Modello REQ TECN (formato PDF - 61 KB)
Modello ATI (formato PDF - 92 KB)
ELENCO PARTECIPANTI (formato PDF - 40 KB)
Aggiudicazione provvisoria (formato PDF - 44 KB)
CHIARIMENTI
Quesito 1): In relazione a quanto riportato sul Bando di Gara, punto III 2.3) “Capacità tecnica – tipo di prove richieste “, con specifico riferimento al punto 2 ) requisiti inerenti “l’addetto all’attività di supporto all’Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici ed il Referente Tecnico individuati”, si chiede di conoscere, se il requisito di cui al punto c ) “iscrizione elenchi come “Energy Manager e/o Esperto di Gestione dell’Energia” relativo alla Figura del Referente Tecnico, è alternativo all’aver effettuato almeno 1000 controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, in considerazione del fatto che:
a. Il bando in oggetto non è riferito ad attività di ispezione degli impianti termici ;
b. Il requisito di cui al punto III 2.3. punto 2 ) lettera C, è riferito ad una specifica qualifica professionale che, se abbinata al requisito dei 1000 controlli ,risulterebbe fortemente limitativa della concorrenza per la scarsa presenza di figure Accreditate non solo sul territorio della Regione Lombardia ma anche su tutto il territorio Nazionale;
Risposta 1): L'iscrizione in elenchi come Manager Energy e/o Esperto di Gestione dell'Energia da parte del referente tecnico è un requisito aggiuntivo e non alternativo a quello riguardante l'esecuzione di 1000 ispezioni poichè:
a) Il Bando comprende le attività di controllo e accertamento previste dalla DGR X/3965 del 31/07/2015, che per norma competono agli ispettori.
Si riportano le definizioni di accertamento ed ispettore contenute nella DGR X/3965 del 31/07/2015: "accertamento" l’insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti; “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall’Autorità competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.
b) Il requisito richiesto per il Referente Tecnico è connesso al tipo di servizio che dovrà garantire. In specifico nel campo della "promozione dell'efficienza energetica sul territorio". Peraltro, nella sola Regione Lombardia, il numero di soggetti risultanti dai relativi registri, non appare affatto ridotto e foriero di limitazione della concorrenza.
Quesito 2): Con riferimento al bando di gara, punto III.2.3. Capacità tecnica - tipo di prove richieste, si chiedono chiarimenti in merito a quanto sotto:
- Lettera b), punto 2, terzo alinea: Cosa si intende per "attestato di idoneità tecnica equivalente"? è sufficiente l'attestato di idoneità rilasciato da un ente locale titolare dei controlli nel territorio italiano?
- Lettera c) Cosa si intende per "Energy Manager nominati secondo le indicazioni fornite dalla circolare 18-12-2014 MISE"? E sufficiente avere l'attestato di partecipazione ENEA al corso "Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Art. 19, L. n° 10, del 9 gennaio 1991)"?
Risposta 2): - Per attestato di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici rilasciato da ENEA o equivalente si fa riferimento all'attestato rilasciato da ENEA, o da altro organismo, relativo al superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall’Autorità competente e conforme ai contenuti prescritti al comma 5 dell'art. 21 della DGR X / 3965 del 31/07/2015.
- All'Articolo 20 del Capitolato relativo al Servizio di accertamento è specificato che il possesso del requisito di Energy Manager deve essere dimostrato dall’iscrizione al relativo elenco. Deve quindi già essere già stato individuato quale Energy Manager e risultare iscritto negli Elenchi pubblicati dalla FIRE.
Quesito 3): 1) Siamo una neonata azienda formata da ispettori i quali hanno ognuno per proprio conto i requisiti necessari a partecipare ad entrambi i bandi. Purtroppo però, essendo nati da poco la società non ha mai lavorato direttamente con due pubbliche amministrazioni. Ci è possibile partecipare al bando, in quanto i soci hanno i requisiti, oppure non ci è possibile?
2) Per quel che riguarda le figure di cui all'art. 28 comma 1, 2 e 3 siamo a chiedere se tali figure possano essere ricoperte da due persone distinte ma a ruotare nel tempo, tra i vari soci. Mi spiego meglio: possono i soci A e B ricoprire le tre figure per uno, due mesi e poi cedere l’onere ai soci C e D?
Risposta 3): 1) Per partecipare alle procedura di gara il concorrente deve aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, verifiche per almeno 2 Enti competenti per i controlli sugli impianti termici. I requisiti di partecipazione devono essere soddisfatti dall'operatore economico singolo o in raggruppamento o facendo affidamento alla capacità di altri soggetti (c.d. avvalimento).
2) Nel “ModelloREQTECN” dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti che andranno a ricoprire le tre figure professionali. Come previsto dall'art. 20 del Capitolato l'eventuale sostituzione di una delle persone destinate allo svolgimento del servizio dovrà essere effettuata da persona con pari curriculum, da presentare preventivamente alla stazione appaltante al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Quesito 4): 1) Premesso che il bando disciplina tre figure (Referente Coordinatore Responsabile del Servizio, Addetto all’attività di supporto all’ufficio Ambiente e Controllo di impianti termici, e Referente Tecnico, addetto allo sportello) e che nel disciplinare sono maggiormente specificate, indicando la possibilità di utilizzare due soggetti per ricoprire le tre figure professionali (come stabilito all’art. 20 del Capitolato). Sulla base di quanto indicato nel bando e del coordinamento tra i documenti di gara indicato all'ultimo capoverso della pagina 10 del disciplinare di gara, si ritiene che il "Referente Coordinatore responsabile del Servizio" debba avere esperienza professionale nel settore riguardante l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici ma non aver effettuato le 1000 ispezioni richieste per le altre figure.
Si chiede conferma di questa interpretazione. 2) Premesso che la normativa della Regione Lombardia, tra cui da ultimo la DGR X/3965/2015 nonchè a livello nazionale il DPR 74/2013, prevedono che gli accertamenti documentali siano sostitutivi dell’attività di ispezione in campo (almeno per gli impianti a gas con potenza termica nominale minore di 35 kW), si richiede conferma del fatto che l'esecuzione degli accertamenti documentali effettuata dalle figure proposte quali "addetto alle attività di supporto all'ufficio ambiente econtrollo impianti termici" e del referente tecnico, possano essere conteggiate nell’ambito dei 1000 controlli sullo stato di manutenzione richiesti. Così come le ore di sportello effettuate in esecuzione della stessa attività e valutate come ispezione equivalente dagli Enti locali.
Risposta 4): 1) come indicato nell'art. 20 nonchè nel disciplinare di gara, Il coordinatore responsabile del servizio e referente nei rapporti con la stazione appaltante dovrà possedere una adeguata esperienza professionale nel settore riguardante l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nonché nella gestione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara. Per detta figura professionale non è richiesto il possesso del requisito relativo allo svolgimento di mille ispezioni. 2) La possibilità di considerare, per determinati tipi di impianto, l'accertamento documentale sostitutivo dell'ispezione (come previsto dal comma 10 dell'art.20 della D.G.R. 3965 del 31/07/2015) è ammessa solo ai fini del raggiungimento del numero minimo di ispezioni alle quali le autorità competenti sono obbligate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. Il requisito richiesto per l'addetto alle attività di supporto all'ufficio ambiente e controllo impianti termici e per il referente tecnico, consistente nell'aver effettuato almeno 1.000 (mille) controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (ispezioni)" è riferito in senso stretto alle Ispezioni in situ. A conforto di quanto sopra, di seguito, si riporta la definizione di ispezione contenuta nella D.G.R. 3965 del 31/07/2015. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..
Sedute di gara: Seduta di gara per aggiudicazione provvisoria giorno 28/06/2016 h. 9,00 presso la stanza 334 Servizio Gare - III° piano Palazzo Municipale
Presenza Criteri Ambientali minimi: