Servizi
Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di MonzaScadenza: Wed Jan 20 12:00:00 CET 2016
E’ pervenuto in data 14/01/2016 il seguente:
QUESITO
“Gentile responsabile del procedimento,
con la presente, in relazione ai documenti da allegare per l’ ammissione alla gara in oggetto, e con riferimento alla richiesta di fornire dichiarazioni di “…almeno due istituti bancari o altro intermediario autorizzato..”…si fa presente che questa società, lavorando esclusivamente con un solo istituto bancario (ndr), ed essendo attiva da meno di tre anni, …omissis…, è impossibilitata a presentare la dichiarazione di un altro “istituto bancario o altro intermediario autorizzato” oltre a quella di …omissis.
Pertanto si chiede se, come in altre gare a cui si è partecipato, e alla luce della sentenza del TAR del Lazio – Roma – Sezione III – n. 2661 del 27 marzo 2007 (..che stabilisce come il requisito citato non possa essere considerato un requisito rigido…), oltre alla dichiarazione di un istituto bancario venga considerato ammissibile allegare l’ ultimo bilancio di …omissis…, o altro documento eventualmente richiesto considerato utile. “
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
L’articolo 41, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede – qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste – la possibilità di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
In considerazione di quanto previsto dal Codice, si ritiene ammissibile provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che dovrà essere valutato idoneo dalla Commissione giudicatrice.
Sedute di gara:
Presenza Criteri Ambientali minimi: