Accesso a dati e documenti

Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza

Il diritto di accesso si esplicita con diverse modalità:

ACCESSO DOCUMENTALE (artt. 22 e seguenti legge 241/90)

Riconosciuto a tutti i soggetti che dimostrino, con adeguata e obbligatoria motivazione, di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (d.lgs 33/2013)

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito del Comune di Monza.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5 d.lgs. 97/2016)

Chiunque, senza necessità di indicare il motivo, può richiedere documenti, informazioni o dati in possesso del Comune di Monza ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.

L'accoglimento della richiesta è però vincolato a valutazione dell'inesistenza di un pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati, così come individuati dall’art. 5 bis del d.lgs 97/2016.

ACCESSO A PRATICHE EDILIZIE

Le richieste di accesso inerenti pratiche edilizie devono essere formalizzate esclusivamente tramite il portale CPortal.


Come fare

La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando un semplice modulo online nella quale occorre:

  • indicare i dati della persona richiedente
  • indicare il tipo di accesso richiesto (documentale, semplice o generalizzato)
  • definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si richiedono
  • indicare la motivazone (solo in caso di accesso documentale)
  • allegare copia del proprio documento d'identità.

La mancanza di elementi che consentano di identificare i dati e i documenti richiesti o l'identità di chi li richiede costituisce motivo di respingimento dell'istanza di accesso.

In caso di accesso documentale la motivazione serve a dimostrare l'esistenza di una situazione giuridica da tutelare direttamente e concretamente collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. La mancanza o carenza di motivazione costituisce motivo di respingimento dell'istanza di accesso.

Le richieste di accesso inerenti pratiche edilizie devono essere formalizzate esclusivamente tramite il portale CPortal.


A seguito di richiesta di accesso, l'amministrazione provvede a:

  • valutare la richiesta e l'assenza di cause ostative all'accesso;
  • identificare i documenti e i dati richiesti, se possibile;
  • individuare gli eventuali soggetti controinteressati e informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta l’ufficio competente dell’amministrazione comunale deve comunicare l'accoglimento, il differimento o il diniego dell'accesso.
Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è incompleta (soccroso istruttorio) e per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.


Controinteressati

Nelle richieste di accesso generalizzato o documentale, l'amministrazione deve individuare gli eventuali soggetti controinteressati e informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l'opposizione dei controinteressati, il Comune può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso, se non ravvisa alcuna causa ostativa o pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.


Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta:

  • per l’accesso civico semplice o generalizzato, il richiedente può presentare:
    richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Monza. che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni dal ricevimento;
    o presentare ricorso al difensore civico regionale, notificandolo anche al Comune di Monza. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso;
  • per l'accesso documentale, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) oppure chiedere il riesame al difensore civico regionale.

Normativa

Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Regolamento nazionale recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato con DPR 184/2006

Regolamento nazionale diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di ambiente approvato con Dlgs 195/2005

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dal Comune di Monza (formato PDF - 468 KB) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2018.

Ultimo aggiornamento: Wed Jun 26 14:04:49 CEST 2024
Data creazione: Tue Jun 16 10:13:25 CEST 2015

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