Accesso a dati e documenti

Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Monza

Il diritto di accesso si esplicita con diverse modalità:

ACCESSO DOCUMENTALE (artt. 22 e seguenti legge 241/90)
Riconosciuto a tutti i soggetti che dimostrino, con adeguata e obbligatoria motivazione, di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (d.lgs 33/2013)
E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito del Comune di Monza.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5 d.lgs. 97/2016)
Chiunque, senza necessità di indicare il motivo, può richiedere documenti, informazioni o dati in possesso del Comune di Monza ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.
L'accoglimento della richiesta è vincolato a valutazione dell'inesistenza di un pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati, così come individuati dall’art. 5 bis del d.lgs 97/2016.


Come fare

La richiesta può essere inoltrata compilando un semplice modulo online. 
Fanno eccezione le richieste riguardanti le pratiche edilizie e quelle inerenti competenze del SUAP (attività commerciali e produttive), da presentare esclusivamente tramite il PORTALE EDILIZIA  o PORTALE SUAP.

Nel modulo online occorre:

  • indicare i dati della persona richiedente
  • indicare il tipo di accesso richiesto (documentale, semplice o generalizzato)
  • definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si richiedono
  • indicare la motivazone (solo in caso di accesso documentale)
  • allegare copia del proprio documento d'identità.

La mancanza di elementi che consentano di identificare i dati e i documenti richiesti o l'identità di chi li richiede costituisce motivo di respingimento dell'istanza di accesso.

In caso di accesso documentale la motivazione serve a dimostrare l'esistenza di una situazione giuridica da tutelare direttamente, concretamente e attualmente collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. La mancanza o carenza di motivazione costituisce motivo di respingimento dell'istanza di accesso.


A seguito di richiesta di accesso, l'amministrazione provvede a:

  • valutare la richiesta e l'assenza di cause ostative all'accesso;
  • identificare i documenti e i dati richiesti, se possibile;
  • individuare gli eventuali soggetti controinteressati e informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta l’ufficio competente dell’amministrazione comunale deve comunicare l'accoglimento, il differimento o il diniego dell'accesso.
Il termine si interrompe nel caso in cui il richiedente riceva comunicazione che la sua richiesta è incompleta (soccroso istruttorio) e per il tempo previsto dalla legge per consentire ad eventuali controinteressati di presentare opposizione.


Costi di riproduzione, ricerca e trasmissione

L'accesso a dati e documenti è gratuito, salvo eventuali costi di riproduzione e trasmissione.
Gli importi da pagare sono definiti annualmente.


Controinteressati

Nelle richieste di accesso generalizzato o documentale, l'amministrazione deve individuare gli eventuali soggetti controinteressati e informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata.

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l'opposizione dei controinteressati, il Comune può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso, se non ravvisa alcuna causa ostativa o pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.


Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta:

  • per l’accesso civico semplice o generalizzato, il richiedente può presentare:
    richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Monza. che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni dal ricevimento;
    o presentare ricorso al difensore civico regionale, notificandolo anche al Comune di Monza. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso;
  • per l'accesso documentale, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) oppure chiedere il riesame al difensore civico regionale.

Normativa

Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)

Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Regolamento nazionale recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato con DPR 184/2006

Regolamento nazionale diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di ambiente approvato con Dlgs 195/2005

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dal Comune di Monza (formato PDF - 468 KB) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2018.

Ultimo aggiornamento: Thu Mar 13 15:58:51 CET 2025
Data creazione: Tue Jun 16 10:13:25 CEST 2015

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